Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'assolvimento delle funzioni di cui alla presente legge, è riconosciuto all'ISTAT un contributo aggiuntivo, per l'anno 2006, determinato nella misura di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.